LA QUESTIONE DEL PRESIDENTE




LA QUESTIONE DEL PRESIDENTE 
Di Mirko Marangione 

NOTA DELL’AUTORE: Carissimo lettore questo scritto deve essere considerato come mera personale interpretazione dei fatti e del diritto in qualità di giovane giurista quale che sono. Fonti autorevoli sono da trovarsi in altri luoghi, certamente accademici e firmati da Costituzionalisti, cultori o esperti in materia. Voglia accettare dunque, questo scritto, come l'opinione di un giovane giurista appassionato di diritto Costituzionale e, in generale, di diritto Pubblico. Aggiungo che la stesura di un testo di argomentazione giuridica può dare non poche difficoltà a chi lo scrive. Se nella lettura dovesse trovare degli errori La prego gentilmente di segnalarli alla mia email mirko.marangione@gmail.com. Grazie e buona lettura.


Articoli guida della Costituzione: 

Art. 92. Il Governo della Repubblica e` composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilita` del debito pubblico (2). I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [953], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita` dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita` proprie dei funzionari [28]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 139. La forma repubblicana non puo` essere oggetto di revisione costituzionale.


Introduzione 

In questo scritto breve mi accingo ad esporre una mia interpretazione del potere di nomina dei ministri del Presidente della Repubblica citato all’ art. 92 della nostra Costituzione in ordine alle polemiche sollevate nei confronti del nostro illustre Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha posto un veto nei confronti del prof. Paolo Savona sulla nomina a Ministro dell’Economia e delle Finanze. La polemica in diversi scritti pubblicati sui maggiori quotidiani nazionali si è letto di un vero e proprio assedio da parte di Conte, Lega e M5S al Presidente Matterella per sostenere con forza il nome proposto al ministero dell’Economia, il prof. Paolo Savona che, dal Quirinale, non ha ricevuto l’ok. Nonostante il rappresentante della Lega abbia “minacciato” nuove elezioni restando con decisione sul nome di Savona, il Presidente Mattarella non ha accettato di buon grado ciò che è sembrato essere un diktat delle forze politiche sostenitrici del governo in pectore. In questo clima il Presidente della Camera, Fico, si è esposto con rispetto verso l’interlocuzione fra Mattarella e Conte e spera solo che si vada avanti, non tornando ad elezioni. Dalle file di sinistra, invece, si è criticato molto il pressing “strutturale” alla Presidenza della Repubblica ricorrendo al “ricatto” del voto anticipato e ricorrendo ad una “pressione partitocratica”. La visione è supportata dal fatto che sono i due partiti a volere forzatamente un nome, chiaramente molto caro, al ministero dell’Economia. L’opinione pubblica si divide fra sostenitori di un ministero esclusivamente deciso dalla politica e dunque dall’incaricato di governo, e sostenitori di un ministero indicato dall’incaricato di governo ma nominato dal Presidente della Repubblica, così come recita l’attuale Costituzione italiana.


 Dentro il fatto, cerchiamo il diritto. 

Non è stato per me semplice capire a fondo il limite della possibilità di Mattarella nel porre veti e semafori rossi nonostante il quadro normativo generale porti il Presidente della Repubblica lontano dagli schemi di faziosità politica ed escluda l’ingerenza politico-ideologica del Presidente. Il primo punto su cui ho tracciato una base di certezza è l’articolo 92 (ricopiato in premessa per comodità del lettore) in cui i nostri Padri costituenti hanno deciso di affidare al Presidente della Repubblica il potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, questi ultimi, su proposta del primo.

Appare chiaro che il potere di nomina sia un potere pieno che esclude solo l’onere di andare a ricercare nomi da affiancare al Presidente del Consiglio perchè è quest’ultimo a proporli. Ma come ho dedotto la pienezza della nomina? L’ho tratto da una analisi della norma ponendo il concetto “a contrario”. Se il potere di nomina lo avessero avuto i partiti politici di una ipotetica maggioranza (o l’incaricato di formare il governo), in Costituzione ci sarebbe scritto esplicitamente “i ministri vengono nominati dal Presidente del Consiglio” e non – come è nella nostra Costituzione - dal Presidente della Repubblica.

 Ma cosa significa potere pieno di nomina?

 A mio avviso la parola “nomina” è sì una parola che descrive un potere pieno ma certamente incontra anche dei limiti come tutti gli organi della nostra Repubblica, perfetta nel suo sistema di pesi e contrappesi. Dalle parole dell’art. 92 che prevedono la proposta (e dunque la ricerca) dei Ministri in mano al Presidente del Consiglio incaricato, si comprende che il Presidente della Repubblica non debba accettarli di nominare o meno in base a mera simpatia o mero indirizzo politico. Infatti leggendo la norma concettualmente “a contrario” i nostri Padri Costituenti se avessero voluto un governo esclusivamente Presidenziale non avrebbero incaricato il Presidente del Consiglio a proporre i suoi Ministri.

Dovere istituzionale del Presidente della Repubblica è però anche quello di preservare, nei suoi doveri, l’ordinamento della Repubblica (che all’art. 11 e 97 della Costituzione è connesso con l’ordinamento dell’Unione Europea), gestire il passaggio da una Legislatura ad un'altra mantenendo e preservando l’unità della nazione, svolgere le sue funzioni in difesa dell’interesse nazionale, tra cui certamente espletare al meglio i poteri elencati all’art. 92 della Cost.

Alla luce di quanto detto non possono essere chiamati fuori i doveri istituzionali nell’esercizio del Suo potere di nomina dei Ministri e del Presidente del Consiglio. Non è possibile dunque che il nostro Presidente nomini i ministri come fosse una mera “ricopiatura in bella” di quanto deciso altrove, qualunque decisione sia.

 Nel caso del ministro dell’economia, strettamente connesso con l’art. 97 della Costituzione e con il bilancio pubblico e dunque con la sicurezza della nazione, le finanze della nazione, il debito della nazione, le risorse della nazione, sia al suo interno che nel contesto europeo ed internazionale, deve necessariamente essere un ministro in linea con il dettato costituzionale.

 Nel caso Savona bisogna tenere bene in considerazione che la scelta di questo professore è una scelta puramente tecnica, esterna ai partiti ed al Parlamento ed esterna ai loro programmi ufficiali depositati in cancelleria in quanto il prof. Savona non è un soggetto politico esponente dei partiti compositori di maggioranza ed ha pubblicato in diverse occasioni teorie avverse non solo ai precetti costituzionali ma anche al programma politico ufficiale dei partiti della maggioranza costituenda.

 Chiarito l’articolo 92 per comprendere meglio il caso Savona-Mattarella è necessario affrontare un ulteriore punto cruciale: chi è e cosa fa il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (MEF) è un organo chiave del governo e si occupa delle politiche di bilancio (misure in materia di spesa pubblica e prelievo fiscale gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento delle Finanze, dirette a conseguire gli obiettivi di crescita, risanamento dei conti pubblici, redistribuzione del reddito e riduzione di squilibri territoriali e settoriali) , della politica tributaria ( La Politica tributaria è attuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il Dipartimento delle Finanze, che svolge le funzioni di indirizzo e di regia complessiva del sistema fiscale nazionale, e le Agenzie fiscali), della gestione del debito (Il Ministero dell’Economia e Finanze, attraverso la Direzione Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro, svolge la funzione istituzionale di emissione e gestione del debito pubblico nazionale. Il debito pubblico è pari al valore nominale di tutte le passività lorde consolidate delle amministrazioni pubbliche ed è costituito dall’ammontare dei titoli in circolazione) delle partecipazioni dello Stato (Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie, di maggioranza o di minoranza, che lo Stato detiene, direttamente o indirettamente, in società di capitali operanti in diversi settori dell’economia, alcune delle quali ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati).

Alla luce di quanto sommariamente descritto si evince la centralità di questo ruolo e la sua stretta connessione con l’articolo 97 della Costituzione in cui non solo è inserita l’Unione Europea definendola “ordinamento” (ordinamento in gergo giuridico significa insieme degli elementi normativi che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico, ad esempio uno Stato) con cui abbiamo un dovere costituzionale di essere coerenti, ma sancisce anche una importantissima norma, ovvero l’obbligo da parte delle Pubbliche amministrazioni di rispettare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

 Le Teorie fortemente propositive di meccanismi anti-euro e volte al debito pubblico ravvisabili in numerosi scritti del prof. Savona risulterebbero in contrasto, dunque, non solo con i programmi politici della presunta maggioranza, ma anche con la Costituzione all’art. 97 ed indirettamente all’art. 11.


 In breve: 

L’art. 92 conferisce al Presidente della Repubblica il potere pieno di nomina dei Ministri “con un’ampia libertà di manovra” (Cheli) e ancora la Costituzione italiana all’art. 97 impone alle Pubbliche Amministrazioni (comprese le amministrazioni dipendenti del MEF) di assicurare coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea nell’equilibrio dei bilanci e nella sostenibilità del debito pubblico.

 La Costituzione sancisce una inscindibilità delle nostre finanze con le finanze dell’Unione europea costituzionalizzando l’omogeneità con l’ordinamento UE ponendo a questo punto dei netti limiti anche ad eventuali atti che possano risultare contrastanti con l’art. 97.

L’art. 97 è rafforzato dall’art. 11 che a sua volta non è revisionabile dall’art. 138, come recita l’art. 139 laddove si fa divieto di sottoporre a revisione costituzionale la forma repubblicana e, dunque, i principi fondamentali posti a suo fondamento.


 La scelta del presidente Mattarella: 

Il presidente della Repubblica Mattarella nel porre un veto sulla figura di Savona ha perfettamente espresso l’art. 92 della Costituzione per il suo potere di nomina ed è restato abbondantemente nei suoi limiti per il fatto che le posizioni antieuro di Savona non sono presenti nei programmi politici di Lega e 5S depositati in cancelleria e per il fatto che Savona è un tecnico extraparlamentare e non un politico della Repubblica italiana.

 Le sue parole ufficiali sono state queste: "Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri tranne quella del ministro per l'Economia", la cui designazione "costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari". "Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma, che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare probabilmente, o addirittura inevitabilmente, la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Cosa ben diversa da un atteggiamento rigoroso nell'ambito dell'Unione europea per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano". "A fronte di questa mia sollecitazione ho registrato con rammarico indisponibilità a ogni altra soluzione".


Fonte: http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2018/05/27/mattarella-tutelato-risparmi-degli-italiani_GuiizUTG6BzZmgWvik7A9N.html?refresh_ce   



Conclusioni 

Alla luce di quanto esposto mi appare perfetta ed impeccabile l’azione del Presidente. Sono rimasto particolarmente colpito dal fatto che le due forze politiche incaricate di formare una maggioranza parlamentare non avessero un esponente politico espressione del programma di governo da proporre al ministero dell’economia e delle finanze e che dopo il diktat sul tecnico extraparlamentare pare che preferiscano andare a nuove elezioni. Ma questa è e resta una riflessione sul tema delle strategie politiche per cui non mi è dato sapere. Quel che invece carpisce il mio vivo interesse è comprendere bene le norme costituzionali applicate alle vicissitudini e prassi istituzionali le quali dettano precetti e principi su cui basarsi per dar vita alla nostra impegnativa ma sempre amata Repubblica, a cui auguro vivere i prossimi anni in una pacifica e prospera collaborazione.

 Mirko Marangione
Torino, 28 maggio 2018


Fonti: 

-  https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

- Stato della Costituzione a cura di Guido Neppi Modona. Autori: A. Di Giovine, M. Dogliani, Leopoldo Elia, J. Luther, M. Luciani, G. Neppi Modona, F. Pizzetti , S. Sicardi, G. Zagrebelsky. Editore: Il Saggiatore

- Consultazione degli articoli su Il Sole 24 ore, La Stampa, La Repubblica, AdnKronos

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