Cenni sulla Costituzione della Repubblica Italiana.



Montecitorio

Cenni di Storia:

Il 18 Giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la vittoria della Repubblica.
Il 25 Giugno 1946 venne insediata l'Assemblea Costituente con le seguenti percentuali di voto e numero di seggi:

Partito - Percentuale voti - Seggi

Democrazia Cristiana - 35,2% - 207
Partito Socialista - 20,7 % - 115
Partito Comunista -19% - 104
Unione Democratica Nazionale - 6,8% - 41
Fronte dell'Uomo Qualunque - 5,3% - 30
Partito Repubblicano - 4,4% - 23
Blocco Nazionale della Libertà - 2,8% - 16
Partito d'Azione 1,4% - 7
altre liste 1,7% -13

In Valle d'Aosta la Democrazia Cristiana ottenne il 48,2% dei suffragi, il Fronte Democratico Progressista Repubblicano (PSIUP, PCI, PRI, Pd'A) il 51,8% eleggendo un deputato. ( Fonte: www.camera.it ).
Il 25 Giugno 1946 venne insediata l'Assemblea Costituente con Giuseppe Saragat alla presidenza, il quale come primo atto, in data 28 giugno 1946 elesse Enrico de Nicola come Capo provvisorio dello Stato.
L'Assemblea nominò al suo interno una commissione per la costituzione composta da 75 membri e presieduta da Meuccio Ruini incaricati di stendere il progetto generale della Costituzione.
La Commissione si suddivise a sua volta in 3 sottocommissioni:
1. Diritti e doveri dei cittadini (presieduta da Umberto Tupini);
2. Organizzazione costituzionale dello Stato (presieduta da Umberto Terracini).
3. Rapporti economici e sociali (presieduta da Gustavo Ghidini).

Un più ristretto comitato di redazione (o comitato dei diciotto) si occupò di redigere la costituzione, coordinando ed armonizzando i lavori delle tre commissioni.
La Commissione dei 75 terminò i suoi lavori il 12 Gennaio 1947 ed il 4 Marzo 1947 cominciò il dibattito in aula del testo.
La Costituzione entrò in vigore il 1 Gennaio 1948 e De Nicola firmò la Costituzione.
La Costituzione si veniva a configurare come una intesa tra democrazia cristiana e le forze moderate con una tendenza di tipo tradizionale. Così la Carta approvata risultò il frutto di un compromesso tra 3 schieramenti politici:

1. Democrazia Cristiana di ispirazione cattolica;
2. Il Partito Comunista e socialista rappresentanti della componente operaia;
3. Le forze liberali di tradizione risorgimentali: rappresentano la democrazia laica.

La Costituzione italiana s’inserisce nel richiamato filone del costituzionalismo euroamericano di derivazione liberale ed è così caratterizzata:
Costituzione scritta. Esistono ancora oggi paesi in cui manca un documento unitario chiamato “costituzione” o “legge fondamentale”. (esempio il regno unito ove la costituzione è il risultato di un secolare cammino storico scandito da documenti succedutisi nel tempo;
Costituzione deliberata (da un’assemblea costituente, come abbiamo visto). A questo tipo di costituzioni si oppongono le cd costituzioni octroyées del secolo XIX, quelle concesse dai sovrani ai loro sudditi (Statuto Albertino).
Costituzione rigida. Che prevede un procedimento legislativo aggravato per la sua modifica;
Costituzione giurisdizionalmente garantita, che prevede un organo di tipo giurisdizionale (Corte Costituzionale) che sindaca la conformità a Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Costituzione lunga. La distinzione fra costituzioni lunghe e brevi riflette la svolta epocale del passaggio dallo stato liberale “minimo” (che esula l’intervento sulle dinamiche economiche e sociali) a quello democratico-sociale di tipo interventista, che si pone fini di governo del mercato e di mitigazione delle differenze economico-sociali che lacerano la società;
Costituzione programma, proiettata dunque verso il futuro contrapponendosi alla costituzione bilancio teorizzato dal costituzionalismo sovietico. Stalin infatti sottolineava che “la costituzione non deve essere confusa con un programma (…). Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora, che deve ancora essere ottenuto e conquistato nell’avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento presente”;
Costituzione indirizzo. Una costituzione che chiama tutti i poteri pubblici, e gli stessi individui, a lavorare per il compimento di un’impresa collettiva, in ipotesi per la realizzazione di una società più giusta. Si identifica parallelamente una Costituzione-garanzia quando essa lascia a tutte le forze in campo, ed agli stessi individui, il potere di liberamente definire i propri fini, limitando in modo certo e sicuro la capacità di influenza dei poteri pubblici, nella linea del governo limitato. Ci si sentirà più vicini al primo tipo di costituzione quando si tenderà a privilegiare il bisogno di sentirsi parte di una comunità in cammino, al secondo tipo quando si tenderà a privilegiare il bisogno di limitare il più possibile l’intervento dei poteri pubblici sulla società. Questa distinzione l’ha così posta il costituzionalista Maurizio Fioravanti.
Costituzione convenzionale. Questa qualifica fa riferimento alla distinzione fra costituzioni ordinative e convenzionali: le prime sono espressione dell’egemonia incontrastata di un’unica classe e di un’unica ideologia; le seconde sono deliberate in un clima di sospensione di egemonia tra le forze politiche che danno vita al patto costituzionale: il compromesso tra di esse assume la funzione di reciproca garanzia del regime pluralistico cui la costituzione dà vita.

Gli articoli fondamentali:

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art.2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]

[1] (Nota all'art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con l a legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]

[2] (Nota all'art. 8, terzo comma).
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese- intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]

[3] (Nota all'art. 10, quarto comma).
A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


La nostra Costituzione, in quanto cardine dell’ordinamento, esprime negli articoli iniziali i principi fondamentali cui l’ordinamento stesso si ispira: il principio democratico (art.1), quello lavorista (articoli 1 comma 1 e 4), quello personalista (articoli 2), quello solidarista (art.2), quello di eguaglianza (art.3), quello pluralista nella sua dimensione sociale, istituzionale, ideologica (art. 2. 5 e 21) e, infine, quello internazionalista (art. 10).
Molto importante, inoltre, l’articolo 11 della Costituzione ove consente, in condizioni di parità, la possibilità di limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali volte a tale scopo. Indubbiamente è qui che affondano le radici dell’ Unione Europea di cui la nostra bella nazione è fondatrice. Ai nostri padri costituenti dobbiamo riconoscere dunque gratitudine anche per aver previsto la possibilità di costituire ordinamenti internazionali, ponendo un simbolo di fine alle guerre mondiali che hanno lacerato l’Europa nella prima metà del 900.

Ma che valore giuridico hanno i Principi Fondamentali della Costituzione?
Sono tre le direzioni in cui si esplica il valore giuridico dei principi fondamentali in una costituzione rigida e giurisdizionalmente garantita qual è quella italiana:

1. Costituiscono orientamento e vincolo per l’interprete delle altre norme giuridiche, costituzionali e ordinarie;

2. Sono un limite implicito al potere di revisione costituzionale e dunque al disposto dell’art. 138 della Costituzione; (pertanto non avrebbe alcun valore una legge di riforma costituzionale eventualmente eversiva dei principi fondamentali della Costituzione ma verrebbe immediatamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale)

3. La Corte Costituzionale può dichiarare illegittimi e, quindi, eliminare dall’ordinamento leggi ordinarie e atti aventi forza di legge in contrasto con uno o più dei principi fondamentali (art. 134 e 136 della Cost.). Un esempio è ciò che è accaduto alla legge elettorale Calderoli (“Porcellum” Legge 21 dicembre 2005, n.270) dichiarata incostituzionale con sentenza 1/2014.

Mi piacerebbe terminare questo post sulla Repubblica citando Piero Calamandrei in suo famosissimo discorso:

“Ma non è una costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l'avvenire.”
“Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico che è - non qui per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani - una malattia dei giovani.”

Fonti: “Stato della Costituzione” 1998 Alfonso Di Giovine, Mario Dogliani, Leopoldo Elia, Jorg Luther, Massimo Luciani, Guido Neppi Modona, Franco Pizzetti, Stefano Sicardi, Gustavo Zagrebelsky, a cura di Guido Neppi Modona, Il Saggiatore, Milano 1998, www.camera.it.

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Grazie a tutti,
Mirko Marangione

PS: perché il Post ha un hashtag con il numero di #Round? Si tratta di una sfida che ho descritto qui: Grazie mille! Oltre 140 Visualizzazioni in meno di 24 ore!Ecco dunque la Sfida: