"Sulle Reti associative. Essere attivisti nel nuovo millennio"


Mirko Marangione


AGGIORNAMENTO del 23 novembre 2021

"(...) Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri. (...)"

Consulta la fonte: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/al-via-il-portale-del-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts.aspx


___________________________________________

AGGIORNAMENTO del 12 novembre 2021

"(...) L'attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021 (vedi comunicato pubblicato sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021) (...) .

Consulta la Fonte: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx 

___________________________________________


AGGIORNAMENTO del 27 ottobre 2021

"L'attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021. A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge. Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l'iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. Consulta il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata data di attivazione del RUNT."

Consulta la Fonte: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

___

SULLE RETI ASSOCIATIVE. ESSERE ATTIVISTI NEL NUOVO MILLENNIO

Di Mirko Marangione


PREMESSA

In questo scritto breve mi propongo di riflettere sugli schemi di collaborazione proposti dal diritto italiano con l'istituto delle Reti associative ex art. 41 Codice del Terzo settore, tenuto conto dei relativi principi generali, codificati in Italia ed in Europa.

L'interesse che ho posto in tali schemi si sta concretizzando con l'attuale esperienza di coinvolgimento in un prossimo comitato promotore per una futura Rete associativa semplice, che, con impegno e dedizione, verrà alla luce, salvis iuribus.

Una esperienza che stiamo vivendo, come Associazione non profit Le cose che vanno International con grande entusiasmo e senso di responsabilità; che ci appassiona molto ad esperienze di approfondimento, ricerca e confronto con diverse decine di altre organizzazioni non profit italiane, prima fra tutte con l'Associazione Mecenate 90.

La nostra intenzione è quella di  lavorare in supporto dei cd. “margini”, affinchè "si riappropino del diritto alla bellezza", alla ricerca di una nuova centralità, di una policentrica visione della centralità; è quella di favorire nuovo valore e crescita della comunità e del territorio, stimolando proattività a livello locale, territoriale, nazionale, europeo, internazionale; una esperienza che, in quanto già membri di ALDA, viviamo con un sentimento fortemente europeo e internazionale.

Crediamo che la Rete associativa che si intende promuovere, unitamente alle diverse altre realtà propositive del territorio, potrà tradursi in un valido strumento contributivo, di cooperazione pubblico/privato, di crescita sostenibile, di implementazione concreta delle attività delle organizzazioni partner che perseguono l’interesse generale. 

E' chiaro che poter realizzare una rete associativa ex art.41 CTS comporterà, salvis iuribus, positivi vantaggi anche per i suoi membri.

Nelle righe che seguono mi propongo di chiarire in cosa consistono questi vantaggi, nell'interesse generale, che una organizzazione non profit possa trarre cooperando in una Rete associativa ex art. 41 CTS,  fatte salve alcune condizioni generali ed obblighi di legge, tra cui l'avviamento del RUNTS e la regolare iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

[Per saperne di pù o per partecipare al progetto, contattaci a lecosechevanno.org@gmail.com]

1. VIVERE IN UNA DEMOCRAZIA AVANZATA

La vita in democrazia è di condivisione, con forme e tecniche più o meno codificate, perfezionate da prassi consolidate, di dialogo continuo e multilivello pubblico/privato, nel perseguimento dell' interesse generale.

In una democrazia avanzata l'amministrazione pubblica non è avulsa dalla società civile, non è appannaggio esclusivo degli organi di rappresentanza, ma è condivisa attivamente con i cittadini, nel principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.

Il concetto di partecipazione civica, di partenariato pubblico/privato, di cooperazione decentrata e multistakeholders di cui si chiede alle Istituzioni un lavoro di ulteriore sforzo per il suo rafforzamento, sono concetti che hanno radici già nei primi anni ‘50, in Europa.

È una tipologia di gemellaggio oggi consolidato in diverse realtà, che fu concepita in Aiccre e in Ccre, dal primo Segretario generale dell’Associazione europea Jean Bareth, che ne pose le basi. Come raccontava l’avv. Gianfranco Martini (tra i grandi costruttori dell’Europa dal basso, ispiratore e primo Presidente dell’ALDA European Association for Local Democracy) nel libro “Piccoli padri. Una conversazione sulla nascita dell'Unione Europea e il suo futuro” (di Roberto Di Giovan Paolo, Gianfranco Martini. Iacobelli Editore. 2010), Mr Bareth promosse, infatti, “il primo gemellaggio fra la città francese di cui era assessore, Boulogne Billancourt, sede di una grande fabbrica di automobili, la Renault, con una città facente parte di uno dei settori autonomi della città di Berlino. Il Presidente Martini definì tale percorso “il primo gemellaggio fatto nell’ambito della nostra filosofia che era quello di agevolare gli scambi e i contatti fra mondi diversi e realtà diverse, stabilire rapporti di amicizia fra i cittadini dell’una e dell’altra città, ma con due condizioni essenziali, senza le quali il gemellaggio è un’altra cosa:

1. Da un lato la partecipazione reale dei cittadini; il gemellaggio non poteva esaurirsi soltanto in uno scambio fra amministrazioni, che era la premessa, ma poi doveva estendersi e coinvolgere la popolazione.

2. L’altro, più caratterizzante, era che il gemellaggio doveva servire a confrontare esperienze anche amministrative, modi di governare, legislazione, ma doveva soprattutto sensibilizzare le popolazioni interessate a un percorso di impegno comune per la costruzione dell’Europa democraticamente unita, in modo federale.

Questo è nello Statuto del Ccre. – dice il Presidente Martini - In quel prezioso libretto, che è la breve storia del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa che si deve a Umberto Serafini, c’è un capitolo finale dedicato solo ai gemellaggi nel quale, quanto sopra, è perfettamente spiegato.

Da quanto sopra accennato, si evidenzia che il futuro dei popoli si è costruito, dunque, non soltanto grazie all'attività degli organi di rappresentanza, ma anche grazie alle stesse comunità, alle parti sociali attive che, in condizioni di trasparenza e legalità, hanno saputo offrire importanti visioni di cambiamento, entrando a pieno titolo nella Storia.

 Una (meravigliosa) storia per l'Italia, è certamente l'operato materiale ed immateriale, trentennale, della Associazione Mecenate 90, a cui dobbiamo l'aver realizzato l'Utopia della Bellezza, nell'ambito del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, nell'ambito sociale e civile, innalzando vertiginosamente i livelli di fruizione del patrimonio culturale, non più "confinato" in una dimensione elitaria, ma esteso ad un pubblico notevolmente più vasto; ed ancora un cd. Diritto alla Bellezza non più soltanto espressione di pochi siti culturali, ma potenzialmente esteso ad ogni realtà d'Italia pronta ad esprimere le proprie virtù; ed ancora una cooperazione non più realizzata da pochi attori o dalle sole Istituzioni, ma una cooperazione pubblico/privato ampia, inclusiva, trasparente e aperta alla cittadinanza attiva. 

In Europa, in Italia, così come nelle democrazie avanzate del mondo, vi sono diverse esperienze che riportano similmente al concetto di "amministrazione condivisa", citato nell'importante sentenza della Corte costituzionale italiana n.131/2020.

Il Vicepresidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, in un prezioso articolo di Riccardo Bonacina apparso su VITA, ribadisce che “il Terzo settore è motore trasversale che riguarda le scommesse educative, quelle di una sanità di prossimità, quello della fruizione dei beni culturali, della transizione ecologica e digitale e non solo specialistico e confinato nel settore dell’assistenza sociale.” Ed ancora; «Oggi il problema è fornire classi dirigenti politiche a un Paese che non ha più serbatoi da cui attingere. Nel volontariato, invece, ci sono milioni di persone che si occupano quotidianamente dell’interesse collettivo. E allora è tempo che il Terzo settore la smetta di lamentarsi della mediocrità del ceto politico e dica “Tocca a noi”». (Fonte: http://www.vita.it/it/article/2021/02/08/un-memo-per-draghi-il-terzo-settore-riserva-preziosa-della-repubblica/158259/)

Ed infine, la splendida d'arte immagine, offerta dal Prof. Aldo Bonomi, definisce il volontariato "Pur nel suo essere una nebulosa frammentata di esperienze" come "fatto di oasi di partecipazione che dai piccoli comuni ai distretti alle periferie metropolitane, dentro i temi epocali delle migrazioni e della crisi ambientale, producono visione e coesione sociale." (https://www.ilsole24ore.com/art/il-welfare-basso-volontariato-che-fa-piattaforma-AEcv2On)

Ebbene, all'oggi, noi cittadini attivi di ogni età e provenienza, non soltanto siamo fortunati ad ereditare un complesso normativo avanzato in un ecosistema civico straordinariamente organizzato e pronto ad accogliere ed elaborare le sfide del futuro, ma siamo anche eredi di una profonda responsabilità di dover contribuire egregiamente con il nostro operato quotidiano, all'innalzamento dei livelli di democrazia e dello Stato di diritto, tanto di oggi, quanto di domani.


2. LE RETI ASSOCIATIVE

L'art. 41 del CTS (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) così recita:


Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
 
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
 
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).
 
 3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
 
a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
 
 4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
 
 5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici ufficiL'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
 
 6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.
 
 7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
 
 8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
 
 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.
 
 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.
 
Si sottolinea che a norma dell'art.46 comma 2 la Rete associativa è l'unica tipologia di Ets che può essere contemporaneamente iscritta in due o più sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore.


2.1 LE RISORSE FINANZIARIE

In ambito finanziario, rispetto al passato, si fa un grande passo in avanti, in quanto gli ETS vengono dotati di un fondo che viene gestito anche attraverso le Reti associative.

Art. 72 Codice del terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo(1).

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro(2).

Note
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente "gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo" sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

(2) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265".


Da quanto suesteso si evince chiaramente che il sistema di finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 diviene più snello e diretto, rispetto al sistema generico dei bandi pubblici.


3. COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE

Art.55 Codice del Terzo settore
In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Il Decreto 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del decreto legislativo n.117 del 2017. Oltre ai principi qualificanti dell'art. 55 CTS sopra riportati, il decreto evidenzia che le proposte possono essere di iniziativa degli ETS, soggetti dotati di impulso dei procedimenti suestesi, e che le proposte devono contemplare una valutazione di impatto sociale. Il dominus dell'impulso alla iniziativa non è, quindi, soltanto l'Ente pubblico, tuttavia le proposte devono sempre contenere diversi elementi qualitativi, ben definiti.

  E' di tutta evidenza il cammino verso un Diritto del Terzo settore sempre più coinvolgente dei futuri ETS nella condivisione delle scelte della amministrazione pubblica, nel principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare. Peculiare è la Sent. 131 2020 della Corte costituzionale: il modello dell'art.55 "è pensato per instaurare un canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e del mercato", basato "sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale".

A parere dello Scrivente, sarebbe evidenza il fatto che il sistema del cd. bandismo rigido e verticale, con cui piovono dispositivi programmatici e requisiti di accesso ai fondi dall'alto, scarsamente calibrati e confrontati con la comunità, ed ancora, secondo uno schema simile ad un rapporto di subordine, è in una fase di superamento.
E' ragionevole e pacifico pensare che co-programmare, co-progettare, partenariato speciale pubblico/privato, sono terminologie che costruiscono un procedimento amministrativo volto ad un tavolo comune, rivolto ad un innalzamento dei livelli di democrazia locale e partecipazione civica, di reciproca fiducia, fondato sui principi ex art.55.

In Italia, dunque,  si stanno facendo passi importanti per costruire politiche pubbliche condivise e potenzialmente effettive e per attuare i principi fondativi, tanto della nostra Costituzione quanto della meravigliosa Unione europea di cui l'Italia è Paese fondatore. La recente Riforma del Terzo settore, unitamente alle diverse linee guida emesse dagli organi pubblici costituiscono certamente un passo importante verso un clima di fiducia reciproco.

4. UN PICCOLO SALTO IN EUROPA

In Europa, è bene sottolineare come le organizzazioni della Società civile hanno già da subito diversi strumenti di partecipazione civica alle politiche dell'Ue.
A parere dello scrivente, il Registro per la Trasparenza dell'Ue è uno strumento eccellente per la consultazione pubblica e la partecipazione civica alle politiche europee.

Il Registro per la Trasparenza, istituito e regolato con gli Accordi interistituzionali tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,  è una banca dati contenente i cd. "rappresentanti di interessi" (organizzazioni, associazioni, gruppi e liberi professionisti) impegnati in attività volte a influenzare le politiche e il processo decisionale dell'UE.

Il suo obiettivo è quello di mostrare quali interessi sono rappresentati a livello dell'UE, da parte di quali soggetti e per conto di chi, nonché le risorse destinate a tali attività di rappresentanza di interessi (tra cui il sostegno finanziario, le donazioni, le sponsorizzazioni, ecc.).

Le principali caratteristiche del registro:

1. un sito web pubblico dove i rappresentanti di interessi riportano informazioni aggiornate sulle loro attività a livello dell'UE

2. un codice di condotta che disciplina le modalità di interazione dei rappresentanti di interessi con le istituzioni dell'UE

3. un meccanismo di reclamo che consente a chiunque di avviare un'indagine amministrativa su presunti casi di inosservanza del codice di condotta da parte dei rappresentanti di interessi.

Il registro è gestito da un segretariato composto da personale del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione.

L'Associazione non profit Le cose che vanno International è iscritta a tale registro con numero identificativo: 219896741699-49. Nell'esercizio delle attività contemplate da tale Registro, la nostra associazione è soggetta al codice di condotta (che invitiamo a visionare).


5. ACCENNO AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ IN ITALIA ED IN EUROPA

Non posso che terminare questa breve disamina con le norme principali che sanciscono il principio di sussidiarietà.

Articolo 118 Costituzione italiana
 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
  
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
  
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 5 Trattato sull'Unione europea

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Tali norme mirano a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino.

Da quanto suesteso mi appare chiaro che in Italia come in Ue i processi di innalzamento dei livelli di democrazia locale, di partecipazione civica, dei principi fondamentali che animano le nostre comunità, dello Stato di diritto, sono in una positiva e continua evoluzione che pone ottimismo e proattività nel cuore della nostra generazione.

Roma, 19 ottobre 2021
Mirko Marangione